Un versamento in ritardo si regolarizza con il ravvedimento operoso pagando tributo, sanzione ridotta e interessi. Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 la sanzione va dallo 0,08% dell'imposta per un giorno di ritardo all'1,25% tra il 15° e il 30° giorno, e gli interessi sono al 1,6% annuo dal 1° gennaio 2026 (Agenzia delle Entrate, come regolarizzare).
In breve (aggiornato al 1° novembre 2026)
- Sanzione: 0,08% per 1 giorno di ritardo, 1,25% da 15 a 30 giorni, 1,39% da 31 a 90 giorni, 3,12% da 91 giorni a un anno, 3,57% oltre l'anno.
- Interessi: imposta × tasso legale (1,6% nel 2026) × giorni di ritardo ÷ 365.
- Quando: vale per le violazioni dal 1° settembre 2024; per quelle precedenti le percentuali sono più alte.
- Come: F24, con codici distinti per sanzione e interessi.
Le scadenze dei prossimi mesi nel calendario →
Come si calcola
Per un versamento omesso o tardivo servono tre importi:
- il tributo non versato;
- la sanzione ridotta, in percentuale dell'imposta, in base ai giorni di ritardo;
- gli interessi al tasso legale per i giorni di ritardo.
Formula degli interessi: imposta da versare × tasso legale × giorni di ritardo ÷ 36.500, con il tasso in punti percentuali (1,6 per il 2026). Si versano insieme, con F24 (Agenzia delle Entrate).
Sanzione sul versamento tardivo: tabella dal 1° settembre 2024
La sanzione base è del 25% se il ritardo supera 90 giorni, del 12,5% se è fino a 90 giorni e dello 0,83% per ogni giorno di ritardo fino a 15 giorni. Con il ravvedimento si applica la riduzione. Percentuali sull'imposta non versata:
| Giorni di ritardo | Sanzione |
|---|---|
| 1 | 0,08% |
| 2 | 0,17% |
| 3 | 0,25% |
| 4 | 0,33% |
| 5 | 0,41% |
| 6 | 0,5% |
| 7 | 0,58% |
| 8 | 0,66% |
| 9 | 0,75% |
| 10 | 0,83% |
| 11 | 0,91% |
| 12 | 1% |
| 13 | 1,08% |
| 14 | 1,16% |
| Da 15 a 30 | 1,25% |
| Da 31 a 90 | 1,39% |
| Da 91 giorni a 1 anno | 3,12% |
| Oltre 1 anno | 3,57% |
Per le violazioni precedenti al 1° settembre 2024 la base era più alta (30%, 15%, 1% al giorno): per esempio 1,5% da 15 a 30 giorni e 1,67% da 31 a 90 giorni. Se hai in mente l'1,67%, è la percentuale del vecchio regime (tabelle dell'Agenzia).
Interessi: il tasso legale per anno
| Periodo | Tasso |
|---|---|
| 2023 | 5% |
| 2024 | 2,5% |
| 2025 | 2% |
| Dal 1° gennaio 2026 | 1,6% |
I tassi dal 2019 in poi sono nella pagina dell'Agenzia (art. 1284 del codice civile).
Un esempio con i conti
Acconto IRPEF di 5.000 euro pagato con 20 giorni di ritardo, nel 2026:
| Voce | Calcolo | Importo |
|---|---|---|
| Sanzione | 5.000 × 1,25% | 62,50 € |
| Interessi | 5.000 × 1,6 × 20 ÷ 36.500 | 4,38 € |
| Da aggiungere al tributo | 66,88 € |
Codici tributo
Sanzioni e interessi hanno codici propri nell'F24. Per le imposte sui redditi:
| Codice | Descrizione | Sezione F24 |
|---|---|---|
| 8901 | Sanzione pecuniaria IRPEF | Erario |
| 1989 | Interessi sul ravvedimento IRPEF | Erario |
| 8902 | Sanzione pecuniaria sull'addizionale regionale all'IRPEF | Regioni |
| 1994 | Interessi sul ravvedimento dell'addizionale regionale | Regioni |
| 8926 | Sanzione sull'addizionale comunale all'IRPEF | Enti locali |
| 1998 | Interessi sul ravvedimento dell'addizionale comunale | Enti locali |
I codici sono dall'elenco dell'Agenzia. Per gli altri tributi si usa la ricerca dei codici tributo: gli interessi sulle ritenute si sommano al tributo, a cura dei sostituti d'imposta.
Se si paga a pezzi: il ravvedimento parziale
L'art. 13-bis del D.Lgs. 472/1997 consente di regolarizzare anche con un versamento frazionato, per i tributi gestiti dall'Agenzia, purché si rispettino i tempi di legge. La riduzione dipende dalla data in cui si versa la sanzione: si può regolarizzare ogni versamento separatamente o pagare la sanzione in un'unica soluzione.
Quando la riduzione cambia
Per le violazioni dal 1° settembre 2024 la riduzione della sanzione scende man mano che il tempo passa o che arriva un atto dell'Agenzia:
| Momento della regolarizzazione | Riduzione del minimo |
|---|---|
| Mancato pagamento, entro 30 giorni dalla scadenza | 1/10 |
| Errori o omissioni, entro 90 giorni dal termine della dichiarazione | 1/9 |
| Errori o omissioni, entro il termine della dichiarazione dell'anno della violazione | 1/8 |
| Errori o omissioni, oltre quel termine | 1/7 |
| Dopo la comunicazione dello schema di atto, senza processo verbale | 1/6 |
| Dopo un processo verbale, prima dello schema di atto | 1/5 |
| Dopo lo schema di atto, con processo verbale | 1/4 |
| Dichiarazione omessa presentata entro 90 giorni | 1/10 del minimo previsto per l'omissione |
Per le violazioni dal 1° settembre 2024 vale il cumulo giuridico, escluso per gli obblighi di pagamento e per le indebite compensazioni (Agenzia delle Entrate).
Dove serve davvero a novembre e dicembre
Le scadenze in cui un cliente può restare indietro, con le guide per ciascuna:
- 30 novembre: secondo acconto delle imposte e LIPE, con la sanzione da 500 a 2.000 euro, dimezzata se l'invio arriva entro 15 giorni;
- 30 novembre: rottamazione-quinquies, dove contano le regole sulla decadenza;
- 16 dicembre: saldo IMU;
- 28 dicembre: acconto IVA.
Come gestirlo con Scadero
Il ravvedimento costa meno del ritardo, ma meglio ancora è non arrivarci. Lo studio crea una scadenza personalizzata per chiedere ai clienti l'F24 o i documenti per tempo. Scadero la invia via email e push nel portale clienti, raccoglie risposte e documenti, e ti mostra chi non ha ancora risposto: lo solleciti in pochi clic.
Guida informativa: verifica sempre le percentuali e i tassi in vigore sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
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